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Azzardo. «Prima la salute». Sì dei giudici ai limiti alle slot

Consiglio di Stato e Tar bocciano i ricorsi. «Tutela della salute pubblica prioritaria»

Sindaci battono azzardopoli tre a zero. In attesa dell’accordo tra governo ed enti locali, che finalmente potrebbe essere raggiunto il 17 novembre, ci hanno pensato il Consiglio di Stato e i Tar della Lombardia e del Piemonte a dare ragione alle iniziative per regolamentare slot e sale gioco, bocciando sonoramente i ricorsi dei gestori. In particolare sulla forte riduzione degli orari di apertura delle sale e di funzionamento delle 'macchinette'. E questo, scrivono i giudici, in nome della «tutela della salute pubblica» e del «contrasto alla ludopatia», che sono «prevalenti» sugli interessi economici.

La decisione più importante è sicuramente quella della Quinta sezione del Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa, che ha respinto il ricorso di una sala di Bussolengo, in provincia di Verona, contro l’ordinanza del sindaco sulla disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, cioè slot e Vlt. I giudici, citando la pronuncia della Corte costituzionale n.220 del 2014, «con riguardo alla individuazione dei poteri esercitabili dal sindaco», rilevano che «nel contemperamento degli interessi in gioco, è prevalente quello alla tutela della salute pubblica». Ricordiamo che in quella sentenza la Consulta aveva considerato pienamente legittimo l’utilizzo nel campo dell’azzardo dei poteri di ordinanza dei sindaci «per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale». Decisione ora applicata dal Consiglio di Stato, e che rafforza le scelte dei sindaci.

Così come quella del Tar della Lombardia che ha respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza con la quale è stata ingiunta la «cessazione immediata dell’attività di sala giochi presso i locali posti in Viale Europa» a Milano, per difformità edilizie e per apertura di sala gioco senza autorizzazione comunale. Per il Tar l’ordinanza con la quale è stata disposta «la sospensione del-l’attività di distribuzione, installazione e gestione di apparecchi per il gioco lecito e di modifica dei locali » è giustificata «ritenuto che, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella presente vertenza, prevalga quello pubblico al contrasto della ludopatia».

Stessa affermazione fatta dal Tar del Piemonte, che ha respinto l’istanza cautelare proposta dal titolare di una sala contro la «disciplina dell’orario delle sale da gioco e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro» voluta dal sindaco di Castelletto Sopra Ticino, che prevedeva un orario massimo di funzionamento (utilizzo) per tali tipologie di apparecchi dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 in tutti i giorni, festivi compresi. E questo nuovamente, come si legge nelle motivazioni, perché risulta «prevalente l’interesse alla salute pubblica rispetto all’interesse economico vantato dalla ricorrente». Anche perché i rischi dell’azzardo non sono teorici. Per i giudici amministrativi, infatti, «sono emerse la sussistenza e lo sviluppo di problematiche di ludopatia nell’area circostante» la sala slot, aspetti che sono «evocati nel provvedimento » del Comune per giustificare la drastica riduzione degli orari di apertura.

Antonio Maria Mira

© Avvenire, sabato 12 novembre 2016

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