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Iter per il riconoscimento al Miur dei titoli ecclesiastici

L’iter di richiesta di riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici prevede i seguenti passaggi:


• Richiesta presso la Segreteria Generale del certificato relativo all’intero curriculum degli studi accademici che riporti l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione conseguita (certificato di Ottenimento Titolo) e Diploma in originale.

• Richiesta di vidimazione dei documenti presso:
2. La Congregazione per l’Educazione Cattolica– P.zza Pio XII n. 3- tel. 06.69.884.167 – fax 06.69.884.172. Bisogna portare i seguenti documenti:
• l’originale del Diploma in pergamena e una fotocopia;
• il certificato di Ottenimento Titolo (contenente gli esami sostenuti);
• solo per i diaconi, sacerdoti e religiosi/e: Nulla Osta del proprio Ordinario o Superiore alla richiesta di riconoscimento del titolo (versando una quota aggiuntiva).
3. La Segreteria di Stato del Vaticano – (Palazzo Apostolico Vaticano). Città del Vaticano – tel. 06.6988.3438 – fax 06.6988.5088, portando il Diploma ed il certificato degli esami originali per ottenere l’autentica delle firme.

Per il riconoscimento in Italia

• Recarsi presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede – Viale delle Belle Arti. Roma – tel. 06.3264881, per ottenere la vidimazione (Si riceve previo appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì durante l’orario di apertura della Cancelleria Consolare dalle 9:30 alle 12:30.);

• Recarsi successivamente presso l’Ufficio Legalizzazioni della Prefettura di Roma – Via Ostiense, 131 L/M – Scala B – 2° piano. Roma – tel. 06.67294633, per ottenere la legalizzazione.

Per il riconoscimento agli effetti civili in Italia

• Agli effetti civili, i titoli pontifici hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.

• In base alla legislazione vigente in Italia (art. 10,2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10.04.1985 “I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato”

• Con il Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16.03.1994) si riconoscono i titoli accademici nelle discipline ecclesiastiche di Teologia e Sacra Scrittura.

• Possono, dunque, essere soggetti di riconoscimento agli effetti civili i titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline di “Teologia” (in tutte le sue specializzazioni, inclusa Spiritualità) e di “Sacra Scrittura”.

• A questo proposito, l’interessato deve chiedere presso la Segreteria Generale. (N.B. per ogni documento da autenticare occorre una marca da bollo).
- Certificato di Ottenimento Titolo con dichiarazione delle 13 annualità di insegnamento e 180 ECTS* per il riconoscimento del Baccalaureato in Teologia come “Laurea”.
- Certificato di Ottenimento Titolo con dichiarazione delle 20 annualità di insegnamento e 120 ECTS* per il riconoscimento della Licenza in Teologia come “Laurea Magistrale”.
* Per chi ha ricevuto i gradi accademici prima che i corsi con i rispettivi crediti fossero adeguati al Processo di Bologna (ECTS) e trascritti nel certificato, si rilascerà una dichiarazione di equipollenza attestando che il curriculum quinquennale ha assolto i 180 crediti previsti per il Baccalaureato e il successivo biennio di specializzazione (Licenza) ha assolto i 120 crediti per la Licenza.

• Successivamente bisognerà presentare una domanda in carta semplice, unitamente alla documentazione corredata da tutte le vidimazioni su indicate (per il riconoscimento in Italia), presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Pzza. John Fitzgerald Kennedy, 20. Roma. Zona EUR – Tel. 06.59911. Il Ministero dopo conforme parere del Consiglio Universitario Nazionale procederà al riconoscimento.

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