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Dossier. Non lasciatemi nel cassonetto

Ogni volta che in tv si parla di un bambino abbandonato i cronisti criminalizzano la madre ma non citano la legge sul parto segreto in ospedale nè la possibilità dell'adozione.

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1. In pochi giorni due bebè abbandonati

 

cassonetto_3_2917318.jpgL'immagine della giovane donna che esce dai servizi di un Mc Donald di Roma il 28 dicembre scorso dopo aver partorito e abbandonato il suo bambino è sconvolgente. Come niente fosse esce dal bagno lasciando immerso nell'acqua del water un bebè di quasi tre chili. Ma si può provare solo pietà per questa giovane, forse una prostituta, schiavizzata e costretta dai suoi sfruttatori a sbarazzarsi del bambino.

La cronaca ci racconta che le due ragazze che lo hanno trovato e visto per prime non sono riuscite per l'orrore e lo shock a tirarlo subito in salvo. Hanno urlato ed è poi intervenuta una dipendente del fast food che lo ha preso in braccio, lo ha scaldato e ha chiamato l'ambulanza.

In ospedale è stato chiamato Emanuele.

Non sappiamo nulla invece della persona che il 19 gennaio ha gettato una neonata in un cassonetto nel centro di Bologna in via Carbonara. Una barista e un garagista che lavorano lì vicino hanno sentito il vagito, Pensavano a un gattino, ma una volta aperto il cassonetto, in un sacchetto chiuso con una zip, c'era la bambina.
 
Alla piccola è stato dato il nome Laura e sta bene.

«Non sappiamo che storia c'è dietro». ha commentato il vicario generale della diocesi di Bologna, monsignor Giovanni Silvagni, «Dispiace che le persone che fanno queste cose non sanno che in città, alla parrocchia di Sant'Egidio, c'è una culla termica, che ha la funzione proprio di accogliere i bambini che i genitori intendono abbandonare. Nel più assoluto anonimato e nella più totale sicurezza».

Un luogo protetto, dove viene subito attivato, spiega il sacerdote, il segnale per il pronto soccorso dell'ospedale «e il bambino può essere salvato. È importante - ribadisce - che un bambino che i genitori non possono accogliere sia messo in condizioni di essere salvato».

 

2. Chi abbandona il proprio figlio può essere aiutata

 

I mezzi di informazione creano facile indignazione raccontando i casi di abbandoni di bambini appena nati. E' importante però chiederci, come dice Donata Nova Micucci -  Presidente Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) se quella partoriente disperata potevano essere aiutata: «Sapeva di poter mettere al mondo il  piccolo in ospedale usufruendo della dovuta assistenza sanitaria e in assoluto segreto? Su quali sostegni dopo il parto avrebbe potuto contare? Come mai ancora una volta, i mezzi di informazione oltre a stigmatizzare severamente e giustamente l’accaduto non hanno ricordato la possibilità che ogni donna ha - compreso quelle sposate e le extracomunitarie senza permesso di soggiorno – di partorire in ospedale con la garanzia dell’assoluto anonimato?»  

Le donne che non vogliono riconoscere il proprio neonato hanno infatti diritto di partorire in assoluta segretezza negli Ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di essere, quindi, seguite dal punto di vista medico-infermieristico come tutte le altre partorienti assicurando, anche al neonato, le cure di cui necessita.  

Nel caso in cui non avvenga il riconoscimento, l’atto di nascita del bambino è redatto con la dizione “nato da donna che non consente di essere nominata” e l’ufficiale di stato civile, dopo aver attribuito un nome e un cognome, procede entro dieci giorni alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni affinché il bambino venga dichiarato adottabile. «In tal modo a pochi giorni dalla nascita» spiega la Micucci «il piccolo viene inserito in una famiglia adottiva, scelta dal Tribunale fra quelle che hanno presentato domanda di adozione al Tribunale stesso: sono circa 500 all’anno i neonati non riconosciuti che, grazie a queste disposizioni, vengono adottati».

Di fronte ai recenti drammatici casi, spesso vengono proposte le culle o le ruote termiche presso gli ospedali: «iniziative come queste non solo sono totalmente inefficaci a realizzare l’obiettivo che i suoi promotori si prefiggono (nessun neonato è stato fino ad ora deposto, subito dopo il parto nelle culle-ruota già attive)» interviene la presidente dell'Anfaa, «ma rischiano di incentivare i parti “fai da te” in ambienti privi della più elementare assistenza sanitaria con gravi pericoli per la salute e la sopravvivenza stessa della donna e del neonato, oltre a deresponsabilizzare le istituzioni nei confronti dei loro obblighi».  

Oltre alla garanzia del diritto al parto in segreto, la legge prevede che siano assistite gratuitamente non solo le gestanti in condizioni di disagio personale, sociale ed economico, comprese quelle che vivono clandestinamente nel nostro paese, ma anche i loro nati riconosciuti o non riconosciuti.

 

3. I diritti delle gestanti e dei neonati: la normativa

 

DIRITTI DELLE GESTANTI E DEI LORO NATI
 

Nota giuridica

In base alla normativa vigente in Italia:

  • la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come figlio, diritto che vale non solo per la donna che ha un bambino fuori dal matrimonio ma, ai sensi della sentenza n.171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale, anche per la donna coniugata ;

  • il diritto alla segretezza del parto  è garantito dai servizi sanitari e sociali coinvolti. Nei casi in cui il neonato non venga riconosciuto, nel suo atto di nascita (che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto) risulta scritto: «Figlio di donna che non consente di essere nominata». L’ufficiale di stato civile attribuisce al neonato un nome ed un cognome, procede alla formazione dell’atto di nascita e  alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Con la pronuncia dell’adozione il minore (dopo un anno di affidamento preadottivo) assume il cognome degli adottanti di cui diventa figlio legittimo e cessano « i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvo i divieti matrimoniali» (articolo 27, comma 3 della legge 184/1983);

  • il Tribunale per i minorenni può inoltre (v. articolo 11 della legge 184/1983 ) disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi, su richiesta  di chi afferma di essere uno dei genitori biologici «sempre che nel frattempo il bambino sia assistito dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale». Se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l’adottabilità può essere rinviata anche d’ufficio dal Tribunale per i minorenni fino al compimento dei sedici anni di almeno uno dei genitori; un’ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età dallo stesso Tribunale per i minorenni. 

Le competenze istituzionali

 

  • La legge 6 dicembre 1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli esposti, i figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico. È altresì previsto che «nelle Province, nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l’assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio all’epoca della gestazione della madre».

  • Ai sensi del 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1928 n. 2838 concernente le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto 383/1934). Con la legge di cui sopra le Regioni devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l’esercizio delle succitate funzioni.
  • Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge, solamente dopo che siano decorsi cento anni dalla formazione del documento.  

     

 

Orsola Vetri
 
© Famiglia Cristiana, 25 gennaio 2013
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