Tribunale Diocesano, di prima istanza
Profilo
Il Tribunale Diocesano, a norma del Codice di Diritto Canonico, è tribunale di prima istanza per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto. In ciascuna diocesi, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono (can. 1419).
Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé (can. 1420). La composizione attuale e le relative nomine datano al 12 settembre 2018 (Decreto 40/18/D.A.G.)
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